Il versamento della imposta IMU è dovuto da coloro che sono in possesso di immobili ubicati nel territorio comunale.
Limposta municipale propria (IMU) è limposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing. LIMU è stata introdotta, a partire dallanno 2012, sulla base dellart. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dellimposta comunale sugli immobili (ICI).
Accedere al Portale del Contribuente per consultare le proprie posizioni Tributarie, effettuare il calcolo IMU ed eventualmente stamparsi i modelli di pagamento per i relativi pagamenti.
L'IMU - Imposta Municipale propria - è un'imposta di natura patrimoniale il cui presupposto consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato e a qualsiasi uso destinati.
Imposta Municipale Propria (IMU)
L’articolo 1, comma 769, legge n. 160/2019 stabilisce che le variazioni intervenute sugli immobili, rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, devono essere dichiarate entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate.
L’IMU dovuta annualmente in autoliquidazione va versata in due rate, con scadenza: entro il 16 giugno per la rata in acconto ed entro il 16 dicembre per la rata a saldo.
Si vedano link ed allegati